DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ANIMALE (Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978)

Premessa:

– Considerato che ogni animale ha dei diritti;

– considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;

– considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

– considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;

– considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;

– considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

Si proclama:

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;

b) L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;

c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;

b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.

Articolo 4

a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;

b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;

b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;

b) L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione;

b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;

b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;

b) L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio. Articolo 13

a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;

b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;

b) I diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

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